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RESIDENZA "IN TEMPO REALE" - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA

Dal 9 maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 04/04/2012, n. 35, che ha introdotto il "Cambio di residenza in tempo reale".

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, c. 1, lettere a), b) e c) - trasferimento di residenza da altro Comune e dall'estero, cambi di abitazione, scissioni e aggregazioni, non solo attraverso lo sportello comunale, ma anche:

  • per raccomandata indirizzata a: Comune di MALONNO - Ufficio Anagrafe Piazza Municipio, 7 - 25040 MALONNO (BS);

  • per fax al numero 0364/65184

  • per via telematica

    - all’ e-mail uff.servizidemografici@comune.malonno.bs.it

          - alla PEC del Comune protocollo@pec.comune.malonno.bs.it

La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;

b) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;

c) trasmissione tramite posta elettronica semplice con acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante.

La dichiarazione per essere accettata dovrà contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dall'apposito stampato (ALLEGATO 1 oppure ALLEGATO 2).

I cittadini appartenenti all’Unione Europea o a Stati Terzi, oltre alla dichiarazione devono presentare anche la documentazione indicata (ALLEGATO A oppure ALLEGATO B).

 

REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPISTICHE DEGLI ACCERTAMENTI

A seguito della dichiarazione resa, l’ufficio anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione verranno effettuati dei controlli per verificare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché la segnalazione all’autorità giudiziaria. Inoltre la norma prescrive, in caso di esito negativo dei controlli, il ripristino della posizione anagrafica precedente.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Trasmissione all'interessato della comunicazione di conclusione del procedimento mediante posta ordinaria o consegna a mano.

Modalità di avvio:

Istanza di parte